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Costituzione in mora

Il provvedimento dell’Autorità, introdotto dopo una specifica consultazione con le parti interessate, stabilisce che in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza della data precisa del giorno d’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Tale comunicazione, nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall’emissione; inoltre, dovrà essere garantito, dall’emissione, un tempo minimo di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale.
La comunicazione della costituzione in mora deve indicare con chiarezza il termine ultimo di pagamento e il termine, decorso il quale il venditore potrà richiedere all’impresa di distribuzione di sospendere la fornitura nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato. Quest’ultimo termine non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi a decorre dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora (vale a dire decorrente dalla scadenza di 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa). Nel caso in cui il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento è, invece, pari a 15 giorni solari dall’invio decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.arera.it